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Cessioni all’esportazione

In generale con il termine esportazione si indica il trasporto o la spedizione di beni fuori dal territorio UE, a seguito di trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e in cambio del pagamento di un corrispettivo (Nota Min. Fin. 11 febbraio 1998).
Le esportazioni di beni si possono distinguere in esportazioni dirette, quando il trasporto e la consegna è effettuata dal fornitore italiano all’operatore extra-UE a cura o a nome dei cedenti, ed indirette, quando la consegna è fatta in Italia ad un «esportatore abituale». Entrambe le esportazioni sono non imponibili in Italia: ciò significa che non scontano IVA italiana.

In caso di esportazione diretta ex art.8 co.1 lettera a), del DPR 633/72 la disciplina da osservare è la seguente.
Le esportazioni di beni in esame sono non imponibili nel territorio dello Stato: ciò significa che non scontano IVA italiana. Esse tuttavia danno diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti, rientrano nel volume d’affari e sono soggette a tutte le formalità previste dalla legge IVA in materia di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Per quanto riguarda gli adempimenti di fatturazione e di registrazione, si ricorda che in entrambi i casi, in luogo dell’imposta, deve essere annotato il titolo di inapplicabilità e la relativa norma (art. 21, c. 6 e art. 23, c. 3 DPR 633/72). Sulla fattura si dovrà quindi indicare «operazione non imponibile – art. 8, c. 1, lett. a) DPR 633/72».

Prova dell’esportazione
Il principale adempimento al quale è condizionata l’applicazione del regime di non imponibilità è costituito dalla dimostrazione documentale dell’effettiva esportazione dei beni. In proposito, dal 1° luglio 2007, bisogna distinguere a seconda che la dichiarazione doganale (DAU) sia presentata in forma cartacea, o in forma telematica, mediante l’applicazione del Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all’Esportazione ECS (Export Control System).

1. Nel primo caso (forma cartacea), la prova è data dall’esemplare n. 3 del DAU vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario. L’apposizione del visto uscire non viene eseguita in maniera «automatica» dalla dogana, ma solo a richiesta dell’operatore interessato, al quale viene suggerito, a tale scopo, di apporre nella casella 44 del DAU (menzioni speciali) la dicitura «RET EXP» in colore rosso; in tal caso la dogana vista il documento e lo rilascia alla stessa persona fisica che lo ha presentato, alla quale è demandato l’onere, e la responsabilità, di curarne il ritiro. Ciò significa che la dogana non assume alcun obbligo di spedizione del documento al dichiarante. Il visto consiste nell’apposizione del nome dell’Ufficio e della data di avvenuta apposizione (non sono necessarie firme).

2. Se è presentata in forma telematica, la prova è data da un messaggio informatico trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione e registrato nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA). In particolare, alla presentazione della dichiarazione doganale, l’Ufficio doganale consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE) con riportati gli estremi dell’MRN cioè del numero elettronico di riferimento della dichiarazione stessa, che sostituisce la copia n. 3 del DAU, ed ha la funzione di «accompagnare la merce» dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita. Effettuate le formalità di uscita, l’ufficio doganale di uscita invia telematicamente alla dogana di esportazione il messaggio «risultati di uscita» al più tardi il giorno lavorativo successivo. Tale messaggio è inviato a titolo informativo anche all’esportatore ma tale invio non rileva per la prova dell’uscita delle merci, in quanto rileva solo il dato contenuto nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane consultabile tramite la digitazione dell’MRN assegnato al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale (Nota Min. 27 giugno 2007 n. 3945).

L’ufficio doganale di uscita, cioè quello che accerta che le merci siano fuoriuscite dal territorio comunitario e che rilascia il visto necessario ai fini della non imponibilità, può non coincidere con l’ufficio doganale di esportazione, che è quello al quale è depositata la dichiarazione di esportazione (dogana di partenza).
È bene tener presente che la fattura di vendita presentata all’ufficio doganale di partenza a corredo della dichiarazione di esportazione, su cui vengono indicati i riferimenti del documento doganale emesso, non costituisce ancora prova idonea che i beni sono usciti dal territorio comunitario; a tal fine è indispensabile il visto apposto dall’ufficio doganale di uscita.

Esempio:
I beni diretti in Egitto possono essere presentati per le formalità doganali all’ufficio doganale di Milano e uscire dalla UE presso l’Ufficio doganale di Atene. In questo caso è irrilevante la dimostrazione di uscita dei beni dall’Italia, dovendo invece essere provata, ai fini della non imponibilità, l’uscita dal territorio comunitario mediante il visto dell’Ufficio doganale di Atene.

Precisazioni:
In caso di smarrimento o di mancato recapito dell’esemplare n. 3 del DAU, l’esportatore può richiederne un duplicato alla dogana di partenza presentando apposita domanda in carta libera alla quale vanno allegati diversi documenti.

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