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Caparra confirmatoria nella cessione di beni all’esportazione

Ci è stato chiesto quali adempimenti vadano posti in essere  in caso di contratto (con cliente extra-UE) di fornitura di beni che preveda il versamento di una caparra confirmatoria.

Nel caso in esame la caparra confirmatoria non rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve una funzione di garanzia preventiva. Si tratta quindi di una dazione di danaro che non è soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del Dpr. 633/72.

Tale operazione non necessita di essere fatturata. Se si opta comunque per l’emissione della fattura è necessario riportare nella stessa il numero IDI del cliente. Se possibile, sarà utile (ma non necessario) indicare anche il numero di ordine per meglio identificare il cliente.

La fattura sarà emessa, invece, nel momento in cui verrà effettuata l’operazione (al pagamento o alla spedizione dei beni), non imponibile art.8 comma 1 lettera a) del DPR 633/72.

Nella fattura non deve essere riepilogata la caparra, ma se si vuole menzionare il pagamento della stessa lo si potrà fare relativamente alle condizioni di pagamento.

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