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Aspetti civilistici, contabili e fiscali Trattamento di Fine Mandato amministratori

1.    DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI FINE MANDATO

La determinazione quantitativa della quota annua da accantonare per l’indennità di fine mandato da corrispondere all’amministratore al termine del suo incarico è demandata alla volontà dei soci con delibera assembleare (art. 2389 Cod. Civ.). Nella generalità dei casi la quantificazione del TFM da accantonare nell’esercizio avviene nella stessa delibera che ne determina il compenso; in alternativa per la sua determinazione si ricorre ad apposito verbale.

Non si rinvengono, invece, nella legislazione vigente, norme che dispongono limiti quantitativi all’ammontare da accantonare ogni esercizio al fondo per il trattamento di fine mandato. Certo è, che nella sua quantificazione lo stesso non deve apparire di importo insolito o spropositato, altrimenti si corre il rischio che l’Amministrazione finanziaria si metta a sindacare circa la congruità degli accantonamenti rispetto all’entità del compenso dato all’amministratore e al suo legame con l’attività dell’impresa (inerenza).

L’assenza di norme legislative circa i limiti e i metodi di calcolo dell’accantonamento annuo al fondo di fine mandato ha comportato che nella prassi si possa far riferimento ai criteri stabiliti per il TFR (art. 2120 Cod. Civ.) o che possa essere commisurato sulla base di appositi parametri come gli utili conseguiti in un determinato periodo, i compensi percepiti dall’amministratore nell’anno e così via.

Con riferimento alla società di capitali istante il quesito, il diritto per gli amministratori a percepire un trattamento di fine mandato è stato deliberato con verbale assemblea del XX.XX.2012. In tale verbale, però, è stato precisato che la quantificazione deve essere stabilita dall’assemblea dei soci.

Prima di procedere con l’accantonamento al fondo per il trattamento di fine mandato per l’esercizio 2012 si rende necessario redigere un verbale di assemblea, successivo al XX.XX.2012 ma anteriore al 31.12.2012, che determini con esattezza la quota da accantonare per l’anno 2012.

Per gli esercizi successivi, si renderà necessario un apposito verbale per la quantificazione dell’accantonamento da effettuare per ogni esercizio, mentre nel caso in cui si decida di non accantonare nulla, si dovrà verificare se l’assemblea con apposito verbale debba deliberare in merito.

 

2.    RILEVAZIONE CONTABILE E TRATTAMENTO FISCALE DEL TFM

Dal punto di vista contabile la rilevazione del trattamento di fine mandato deve avvenire nel rispetto del principio di competenza di cui all’art. 2423-bis del Codice Civile. In tale ottica deve essere istituito un apposito fondo di fine mandato dove saranno appostate le quote maturate in ogni esercizio.

Il fondo per il trattamento di fine mandato confluirà nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.1. (Fondi per rischi e oneri, per trattamenti di quiescenza e simili), mentre l’accantonamento costituisce per il soggetto erogante un costo, da rilevare in conto economico alla voce B.7. tra i costi per servizi.

La scrittura da effettuare, ogni esercizio, è la seguente:

 

Accantonamento per TFM                 XXXXXX

Fondo TFM                                                                XXXXXX

 

Con riferimento, invece, alla disciplina fiscale per la società erogante, l’art. 105, comma 4, del TUIR, dispone che le quote accantonate al fondo per l’indennità di fine rapporto sono deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata; in sostanza, il legislatore fiscale dispone che si debba seguire per la deducibilità fiscale il principio di competenza.

La deducibilità fiscale per competenza è tuttavia sottesa al rispetto di una condizione, ossia che il diritto a percepire tale indennità derivi da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto. In merito, non c’è alcun dubbio che la società istante il quesito possa dedurre gli accantonamenti per competenza: il diritto all’indennità di fine mandato è presente in statuto (atto pubblico con data certa) all’art. 16, e nel verbale di assemblea del XX.XX.2012 in cui vengono rassegnate le dimissioni dall’Amministratore Unico e viene nominato il Consiglio di Amministrazione si attribuisce in via anteriore ai due citati fatti il diritto a percepire l’indennità di fine mandato.

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