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Appalti pubblici e pagamento diretto dei fornitori

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In materia di appalti pubblici, la vetusta questione del pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti e fornitori da parte della stazione appaltante ha subito nuovi interessanti sviluppi. Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo Codice degli Appalti Pubblici) ha cercato, infatti, di definire una volta per tutte la problematica.

Una volta accertata l’applicabilità del nuovo Codice (in considerazione delle norme transitorie e delle soglie dimensionali), il soggetto interessato per le ragioni più varie a “scavalcare” l’appaltatore e richiedere il pagamento direttamente all’ente appaltante, potrà fare riferimento al disposto dell’art. 105, comma 13, Cod. Appalti. A fronte di tale disposizione normativa, i casi in cui è possibile il pagamento diretto per subappaltatori, cottimisti e fornitori di beni o lavori sono:

  1. quando il subappaltatore e cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  2. in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
  3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ciò posto, si è creata una certa confusione fra gli interpreti in considerazione del fatto che i fornitori, pur presenti nelle premesse del comma citato relativamente al pagamento diretto, non sono indicati nei casi pratici (1, 2 e 3 sopra indicati). In assenza di linee guida da parte dell’ANAC, alcuni interpreti hanno affermato che la posizione del fornitore non fosse chiara. In pratica la domanda che ci si pone è la seguente: i fornitori possono accedere al pagamento diretto della stazione appaltante? In che casi ciò è possibile?

Si ritiene che la questione sia agevolmente risolvibile in via interpretativa attraverso una lettura testuale del dettato legislativo. Dal tenore dell’art. 105, comma 13, Cod. Appalti appare, infatti, evidente come i tre casi indicati siano fra loro alternativi, il primo riservato ai soli subappaltatori e cottimisti (art. 105, comma 13, lettera a), il terzo riservato ai subappaltatori (art. 105, comma 13, lettera c) e il secondo relativo anche a fornitori di beni e lavori (art. 105, comma 13, lettera b).

Si tenga presente che un’interpretazione di questo tipo è l’unica ragionevole, anche in considerazione del fatto che il Codice prevede che l’appaltatore sia tenuto a comunicare preventivamente alla stazione appaltante anche il nome dei fornitori, l’importo e l’oggetto della fornitura affidata.

Allo stato dei fatti ed in assenza di Linee Guida ANAC, quindi, riteniamo che in caso di mancato o perpetrato ritardo nei pagamenti da parte dell’appaltatore, il fornitore possa richiedere all’ente appaltante il pagamento diretto dell’importo. A questo proposito, resta salvo il rispetto dei requisiti ulteriori posti dall’ente stesso (a titolo esemplificativo, la regolarità contributiva per i dipendenti).

E’ in ogni caso consigliabile un attento ed analitico esame caso per caso, anche a fronte delle notevoli differenze che possono intercorrere fra un appalto e l’altro. In caso di crediti di notevole rilevanza e scarsa fiducia nell’appaltatore, inoltre, sarebbe utile valutare anche l’opportunità e la fattibilità di soluzioni alternative o additive al pagamento diretto (a titolo esemplificativo si potrebbe ragionare su una cessione del credito, un mandato all’incasso etc.).

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