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Adempimenti documentali necessari per porre in essere un’operazione di tentata vendita

Ci è stato chiesto di analizzare gli adempimenti documentali necessari da porre in essere per il trasferimento della merce, dal magazzino aziendale di una società, ALFA SRL, fino al cliente finale tramite trasporto per tentata vendita effettuato dal dipendente commerciale in un’altra regione italiana.

In linea generale, la tentata vendita si svolge con le seguenti modalità:

il venditore dipendente effettua un giro presso i vari clienti cui consegna immediatamente la merce che riesce a vendere trasportata sul proprio mezzo.

Per definire gli adempimenti che l’operatore deve porre in essere occorre distinguere a seconda che lo stesso intenda avvalersi della fatturazione differita o immediata.

  1. Se ci si avvale della fatturazione differita, prima di iniziare il viaggio, occorre predisporre il DDT relativo al complesso dei beni e, in occasione di ciascuna vendita, redigere un’apposita nota di consegna che riguarda la singola cessione.
  2. In caso di fatturazione immediata, invece, va predisposto il DDT generale e, all’atto della consegna dei beni, vanno emesse le relative fatture.

In entrambi i casi suddetti è necessario emettere all’inizio del trasporto, quando dal magazzino aziendale i beni vengono consegnati al dipendente e caricati sul suo mezzo, un DDT in duplice copia (di cui uno rimane in sede di ALFA SRL), relativo a tutti i beni che escono dall’unità locale, nel quale devono essere indicati:

Tale documento verrà emesso dalla società cedente e controfirmato dal dipendente che trasporta i beni.

Tale DDT dovrà sempre accompagnare la merce in possesso del dipendente, sia sul suo mezzo di trasporto sia presso la sua abitazione.

Al momento della vendita totale o solo parziale della merce abbiamo già premesso che si può optare per:

Infine, al termine delle operazioni cioè al rientro dalla tentata vendita, è opportuno indicare sul documento di trasporto generico, quello emesso all’inizio del trasporto dal magazzino aziendale:

Tuttavia, tali annotazioni possono essere sostituite dalla conservazione congiunta del DDT generico emesso prima del trasporto e dai documenti successivi emessi all’atto della consegna al cliente (note di consegna o schede clienti).

 

Fonti normative e di interpretazione:

DPR 627/1978 art.3

Decreto ministeriale 29/11/1978

Risoluzione 29/03/1985 n.397244

Risoluzione 2/04/1987 n.364519

Circolare 225/E 16/09/1996

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