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Acquisto stufa a pellet e requisiti per agevolazione risparmio energetico – beni significativi

Il quesito posto è relativo all’acquisto di una stufa a pellet in tema di agevolazione riservata per le opere finalizzate al risparmio energetico su unità immobiliari in possesso o proprietà.

 

L’acquisto e l’installazione di una stufa a pellet può fruire della detrazione del 50% sull’imposta sui redditi delle persone fisiche in quanto intervento idoneo a conseguire un risparmio energetico a norma dell’art 16-bis, Tuir 917/1986 e successive modifiche. Infatti il citato articolo prevede alla lettera h) la suddetta agevolazione per “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo di impianti basati sull’impego delle fonti rinnovabili di energia” e aggiungendo che “le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette” a fronte di adeguata documentazione che attesti il conseguimento di risparmio energetico. Pertanto non è richiesto necessariamente l’avvio di un intervento edilizio per il quale sia richiesto una SCIA.

I requisiti per la fruizione dell’agevolazione sono:

–              Pagamento con bonifico bancario o postale;

–              Certificazione tecnica della stufa che indichi le capacità termiche (certificato del produttore);

–              Dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento da indicarsi in dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda l’Iva, la stufa a pellet con i suoi accessori rientra tra i cosiddetti “beni significativi” cioè beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e soggetti all’aliquota agevolata al 10% solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori nonché delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene significativo fornito nell’ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10 per cento. Il valore residuo del bene invece deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 22 per cento. (sul tema vedasi circolare Agenzia delle Entrate 71/E/2000 punto 4)

In termini pratici è necessario che in fattura le due voci (corrispettivo della stufa e quello richiesto per la relativa installazione) siano evidenziate separatamente.

La sostituzione della caldaia rientra nella previsione dell’art. 31 lett. a) Legge n. 457/78   dei c.d. interventi di manutenzione ordinaria per i quali non è necessaria una SCIA ma una semplice comunicazione al Comune in cui è sito l’immobile. Tale previsione rientra nella sfera di applicazione del regime dei c.d. beni significativi ai fini della normativa IVA.

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