In particolare, sul punto, riprendendo l’imprescindibile criterio del “principio di costo”, i valori originari delle immobilizzazioni materiali da iscrivere in bilancio sono, salvo casi particolari, i loro costi di acquisizione.
Tale costo rappresenta, infatti, il valore economicamente corretto attribuibile alle immobilizzazioni materiali al momento della loro acquisizione e, di conseguenza, la base per poter determinare le quote di ammortamento per la durata della loro vita utile. Non sono, quindi, possibili rivalutazioni benché, nel mercato, sia rinvenibile un prezzo ed un valore ben maggiore del medesimo bene.
Inoltre, nell’ipotesi in cui oggetto di acquisto siano un insieme di beni può accadere che il prezzo d’acquisto si riferisca all’intero complesso facendo così sorgere il problema della determinazione dei valori delle singole immobilizzazioni, e la conseguente diversa durata della loro vita utile. Le immobilizzazioni, infatti, devono essere contabilizzate e ammortizzate separatamente per singolo cespite avente una propria autonomia tecnico-funzionale. In questa specifica ipotesi, gli stessi principi contabili (sul punto si veda OIC n. 16 D.II. par. 5), suggeriscono che i valori delle singole immobilizzazioni debbano essere determinati in base ai prezzi di mercato, tenendo conto dello stato delle immobilizzazioni acquisite rispetto allo stato delle immobilizzazioni equivalenti, i cui eventuali prezzi di mercato costituiscono parametro di riferimento. La somma dei valori così attribuiti alle singole immobilizzazioni materiali potrebbe risultare superiore o inferiore al prezzo dell’intera unità economico-tecnica acquistata. Se risulta superiore occorrerà procedere ad una riduzione di tali valori su base proporzionale, al fine di ragguagliare l’ammontare complessivo dei valori delle varie immobilizzazioni al prezzo dell’intera unità. Ciò in conformità al principio generale per cui il valore originario delle varie immobilizzazioni non può eccedere il loro costo.
Se, invece, la somma dei valori attribuibili alle diverse immobilizzazioni risulta inferiore al prezzo dell’intera unità, la differenza va in aumento proporzionale ai valori di mercato delle singole immobilizzazioni, in quanto trattasi di un costo realmente sostenuto.
Infine, per quanto riguarda il pagamento del credito residuo vantato da un’assicurazione nei vostri confronti, poiché per una parte di costo la competenza si riferisce ad un esercizio già chiuso (2009), quella quota deve essere imputata tra le sopravvenienze passive (indeducibili in quanto derivanti da errori di contabilizzazione), mentre la quota parte relativa al periodo gennaio-febbraio 2010 può essere inserita tra i costi per servizi di competenza del 2010, in quanto il bilancio deve essere ancora redatto.