Ci è stato chiesto da parte di una società se sia possibile acquistare beni di consumo a prezzo di costo, grazie a particolari accordi commerciali con particolari fornitori, al fine di rivenderli ai propri dipendenti allo stesso prezzo. In particolare, la società emetterà regolare fattura nei confronti dei dipendenti che hanno ordinato i prodotti, i cui costi (considerati i relativi sconti) saranno soggetti ad IVA.
In materia di “fringe benefits”, si ricorda che, ai sensi dell’art. 51, co. 3, DPR 917/86, nel caso di cessione gratuita di beni ai dipendenti “si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi” descritte all’art. 9 del sopracitato decreto. Il suddetto criterio di valutazione si deve applicare anche nel caso di beni e servizi acquistati dal datore di lavoro ad un prezzo più basso rispetto al valore normale dei medesimi, in virtù di specifiche convenzioni. Infatti, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2010, n. 26/E, ha precisato che “in conformità alla regola generale prevista dall’art. 9, comma 3 – che tiene conto, ai fini della determinazione del valore normale, anche degli sconti d’uso – si può, peraltro, ritenere che il valore normale di riferimento, per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.”
In aggiunta, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 1997, n. 326/E, par. 2.3.1., ha chiarito che “se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme (con il sistema del versamento o della trattenuta), sarà necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio”.
Rimanendo in materia di “fringe benefits”, ai fini della determinazione dell’eventuale reddito del lavoratore dipendente, l’art. 51, co. 3, ultimo periodo, DPR 917/86, prevede che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta” ad euro 258,23; il superamento, durante lo stesso esercizio, per il singolo dipendente della franchigia di euro 258,23 provoca la ripresa a tassazione (come reddito di lavoro dipendente) di tutti i “fringe benefits” erogati gratuitamente dall’impresa durante l’esercizio.
Nel caso analizzato siamo in presenza di beni, non rientranti tra quelli oggetto di commercializzazione della società, acquistati dall’impresa stessa e ceduti ai dipendenti senza alcuna maggiorazione di prezzo rispetto al costo d’acquisto. L’ipotesi in oggetto, sebbene possa apportare dei benefici economici ai dipendenti dell’impresa, non configura una fattispecie di retribuzione in natura ai dipendenti, come tale annoverabile tra i c.d. “fringe benfits”, a condizione che il risparmio del dipendente non dipenda da contributi corrisposti a monte dalla società datrice di lavoro per garantirgli prezzi di favore. La dottrina ritiene che l’impresa, in queste situazioni, operi come capofila di un “gruppo d’acquisto”, potendo essa stessa beneficiare per gli acquisti in proprio di condizioni migliori (quindi come portatrice di un interesse economico proprio che la cooperazione con i dipendenti permette di conseguire meglio).
A tal proposito, la citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 1997, n. 326/E, par. 2.2.6., in materia di “fringe benefits”, ha escluso da quest’ultimi le somme “destinate dal datore di lavoro alla costituzione di spacci aziendali”, in quanto “i successivi acquisti da parte dei dipendenti costituiscono mere operazioni commerciali e, quindi, sono irrilevanti ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente, anche se avvengono a prezzi scontati”. Benché la pronuncia in oggetto riguardi gli spacci aziendali, si ritiene che l’affermazione dell’Agenzia delle Entrate costituisca un’inequivocabile conferma del fatto che un’operazione effettuata a prezzi scontati non sia sufficiente in sé stessa a presupporre reddito imponibile per il lavoratore dipendente (non trattandosi, come sopracitato, di “fringe benefits”).
Nella situazione analizzata, infatti, il valore normale dei beni (tenuto conto degli sconti d’uso) corrisponde al prezzo scontato pagato dal dipendente per acquistare i beni stessi; è ovvio che se la società non sopporta alcun costo, dal punto di vista fiscale non si ha alcun “benefits” per il dipendente.
Infine, dal momento che tale tipologia di cessioni ai dipendenti non rappresentano “fringe benefits” quanto piuttosto una serie di transazioni commerciali, sarà necessario, qualora la specifica attività assuma volumi rilevanti, porre in essere tutti gli adempimenti (per esempio, autorizzazioni comunali, Registro delle imprese, ecc.) che si rendono necessari per l’avvio di una nuova attività aziendale, in questo caso di commercio al minuto di prodotti di consumo di vario genere. Inoltre, l’avvio di una nuova attività, anche se riferita alla sola parte che riguarda la rivendita a dipendenti, comunque comporterebbe la necessità di una modifica dell’oggetto sociale, qualora lo stesso non prevedesse tale specifica attività.
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