Quesiti e approfondimenti

Trattamento fiscale buoni spesa da regalare ai dipendenti nel periodo natalizio

Ci è stato chiesto di verificare il trattamento fiscale, in capo all’azienda, relativo all’acquisto di buoni spesa alimentare da regalare alla generalità dei dipendenti nel periodo natalizio.

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato in passato la casistica con riferimento alla sola disciplina Iva  (R.M. 22.2.2011, n. 21), chiarendo che la corresponsione dei buoni ai dipendenti non è in alcun modo un’operazione rilevante ai fini Iva (ex art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972), non rappresentando una cessione di beni, bensì, una mera movimentazione di carattere finanziario (sono dei documenti di legittimazione).

A decorrere dal 1/01/2016 la normativa prevede che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni, servizi, prestazioni e opere) da parte del datore di lavoro possano avvenire per mezzo di buoni d’acquisto, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art.51, comma 3-bis del TUIR). Tali documenti devono essere nominativi, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare (art. 6, co. 1, D.M. 25/03/2016). In deroga a quanto appena detto, più beni e servizi erogati liberamente dal datore di lavoro possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di euro 258,23 (art. 6, co. 2, D.M. 25/03/2016).

Ai fini della determinazione dell’eventuale reddito del lavoratore dipendente, l’art.51 comma 3, ultimo periodo del TUIR, prevede che il valore nominale dei buoni d’acquisto non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta ad euro 258,23. In busta paga tale valore deve risultare quale importo esente e deve essere indicato a che titolo è avvenuta l’erogazione. Il superamento, durante lo stesso esercizio, per il singolo dipendente della franchigia di euro 258,23 provoca la ripresa a tassazione (come reddito di lavoro dipendente) di tutti i benefit erogati gratuitamente dall’impresa durante l’esercizio. Si precisa che nel computo del limite di 258,23 euro rientrano solo i benefit gratuiti (liberalità) dotati di un proprio valore economico (tali “valori” comprendono anche i beni ceduti ed i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari, anche non fiscalmente a carico, del medesimo (Ministero delle finanze, Circolare 23/12/1997, n.326/E, par. 2.3.1), o il diritto di ottenerli da terzi ai sensi dell’art.51, comma 3, TUIR) e non quelli concessi come parte della retribuzione (per es. per l’auto aziendale concessa in uso al dipendente per accordo contrattuale).

Dal punto di vista del datore di lavoro le erogazioni liberali di beni, prestazioni, opere e servizi (anche mediante buoni spesa), sono interamente deducibili dal reddito d’impresa in quanto rientrano nelle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Si applica infatti l’art.95, comma 1 del TUIR per cui “Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’art.100, comma 1” (quest’ultima disposizione prevede peraltro delle fattispecie di liberalità che non hanno nulla a che vedere con i buoni spesa alimentari). La deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente è soggetta dunque alla seguente disciplina: salvo alcune deroghe particolari, sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa tutte le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute sia in denaro sia in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Per ciò che concerne le liberalità, si noti come la norma non richieda che esse abbiano come beneficiari tutti i dipendenti o particolari categorie di dipendenti o siano sostenute per specifiche finalità. Ne consegue che, a prescindere dalla loro finalità, le liberalità sono interamente deducibili anche nell’ipotesi in cui siano sostenute a favore di uno specifico dipendente. Ai fini della deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro è irrilevante la circostanza che esse concorrano, o meno, a formare il reddito nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui i buoni spesa, acquistati per essere donati ai dipendenti, vengano elargiti a clienti o fornitori per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, la spesa sarà deducibile con il limiti delle spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2 del TUIR.

Per le modalità operative di corresponsione dei buoni ai dipendenti è consigliabile rivolgersi al proprio consulente del lavoro.

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