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Note di accredito sconti e premi U.E.

In particolare sul punto si deve sottolineare il fatto che l’Agenzia delle Entrate e le istruzioni agli elenchi INTRASTAT nulla dicono di specifico su questo tipo di note di variazione, cioè le note di credito di natura finanziaria, che scaturiscono dalla concessione di sconti o premi sul fatturato o sulle condizioni di pagamento, limitandosi a dare indicazioni sempre sulle note di variazione in generale, senza distinguere tra quelle che rappresentano una sottostante movimentazione di beni e quelle, come nel caso, che conseguono solo da pattuizioni di natura finanziaria.  Anche gli orientamenti di dottrina non sono univoci sulla questione se debbano, o meno, essere inserite negli elenchi INTRASTAT di periodo nell’area rettifiche.

Vista l’incertezza applicativa, abbiamo contattato direttamente l’Agenzia delle Dogane (tanto l’Ufficio relazioni con il pubblico di Padova, quanto quello di Venezia), e ci è stato confermato che questa tipologia di nota di credito, benché origini da sconti o premi di natura finanziaria deve essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT del periodo di registrazione all’interno della sezione INTRA 2-ter.

 Questo perché, avendo tali variazioni valenza fiscale ai fini IVA e dovendole, pertanto, inserire come note di credito nei registri stessi dopo averle integrate al pari delle fatture di acquisto mediante applicazione del meccanismo del reverse charge (“ribaltamento” dal registro “IVA acquisti” a quello “IVA vendite”), devono rettificare anche quanto già dichiarato negli elenchi INTRASTAT.

Si ricorda, inoltre, che le variazioni intracomunitarie sono soggette alla stessa aliquota IVA, allo stesso trattamento di non imponibilità, esenzione o non assoggettamento al tributo già applicato sulla fattura relativa all’acquisto originario.

Come già ribadito più sopra, una volta inserite nei registri IVA, le stesse note di credito dovranno essere esposte negli elenchi INTRASTAT alla sezione INTRA 2-ter facendo riferimento al periodo in cui era stato comunicato l’originario acquisto.

Per completezza sull’argomento, si ricorda che solo nel caso in cui le note di credito vengano ricevute nello stesso periodo in cui è stato effettuato l’acquisto, allora le stesse non troveranno autonoma esposizione negli elenchi INTRASTAT ma rettificheranno direttamente l’ammontare dell’acquisto cui si riferiscono dovendo così esporre un “valore netto”, dato per l’appunto dalla differenza tra il prezzo d’acquisto e l’ammontare delle nota di credito.

Si precisa, invece, che se le note di variazione non anno valenza fiscale IVA (in quanto sono esplicitate non in documenti che hanno la stessa natura delle fatture, appunto le note di credito o di debito, ma in meri documenti aventi natura di corrispondenza tra le parti) tale procedimento non deve essere seguito, il documento non deve essere integrato e registrato ai fini IVA e neanche riepilogato nei modelli INTRASTAT.

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