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Nota di variazione in diminuzione I.V.A

In caso di emissione di nota di variazione in diminuzione a fini I.V.A., la stessa può (perché l’emissione della nota di credito è una facoltà e non un obbligo per il cedente-prestatore) essere effettuata entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione imponibile.

Trascorso tale termine è possibile, ai soli fini contabili, ricorrere all’utilizzo della “lettera di accreditamento contabile”, documento rilevante e da registrare solo ai fini di contabilità generale e reddituale.

La “lettera di accreditamento contabile” dovrà essere emessa per il solo importo imponibile della fattura originaria: l’I.VA. originaria dovrà comunque essere pagata dal cliente in quanto, se detraibile, è stata da questo detratta.

Pertanto, la lettera di accreditamento contabile non assume rilevanza ai fini I.V.A. per mancanza del presupposto oggettivo consistendo, essenzialmente, in una “cessione di denaro” che ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) D.P.R. n. 633/72 non costituisce “cessione di beni” e, quindi, è operazione “fuori campo”.

Contrariamente a quanto fin qui affermato, tutte le altre variazioni, derivanti ad esempio da procedure concorsuali e procedure esecutive rimaste infruttuose, da sconti previsti nel contratto originario anche in forma orale, nullità o annullamento, rescissione, risoluzione, recesso, revoca del contratto, particolari disposizioni di legge sopravvenute con valore retroattivo, possono avvenire senza alcun limite temporale.

Tuttavia l’amministrazione finanziaria, sulla base di un ragionamento sistematico ma quanto meno singolare, ha però previsto l’applicazione di un limite temporale che non risulta dalla lettera della legge.

In pratica, richiamando il termine entro il quale è possibile effettuare la detrazione dell’imposta sugli acquisti, è stato sostenuto che le variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali, ma che il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Ne consegue pertanto che le note di variazione devono essere emesse entro lo stesso termine previsto per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, con decorrenza dal momento in cui si verifica l’evento (Ris. Min. 18 marzo 2002 n. 89/E).

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