Quesiti e approfondimenti

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INTRASTAT cessioni di beni

Sul punto, precisiamo che la fattispecie in questione non rappresenta una triangolazione comunitaria, quanto piuttosto un scalo logistico della merce di Beta, che poi proseguirà il proprio percorso al di fuori del territorio nazionale con trasporto affidato ad un soggetto terzo, da Beta non direttamente controllato . A riguardo, si evidenzia che è stata utilizzata come clausola incoterm di trasporto la “Ex Works” o “Franco Fabbrica o altro punto convenuto”, in cui il fornitore consegna i beni al cliente in un locale convenuto, in Italia, e poi il cliente si impegna a trasportare i beni fuori dal Paese, ovvero è unicamente tenuto a mettere i beni a disposizione del cliente non residente in un deposito situato nel Paese di partenza, mentre il cliente è responsabile del successivo trasporto verso lo Stato membro convenuto.

In queste ipotesi ci troviamo, dunque, di fronte ad un’operazione di cessione intracomunitaria, e, al fine di godere della non imponibilità I.V.A. ai sensi dell’art. 41 del D.L. .331/1993 sarà necessario fornire prova dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio nazionale.

A riguardo, è intervenuta, qualche anno fa, l’Amministrazione finanziaria (Ris. n.345/E del 28.11.2007) la quale ha precisato che nell’ambito delle cessioni intracomunitarie non imponibili I.V.A. ex art. 41 del D.L. n.331/1993, al fine di dimostrare l’avvenuta spedizione delle merci in un altro Paese comunitario, e non incorrere in possibili contestazioni di vendita in frode I.V.A. (con conseguente recupero dell’imposta in caso di controllo fiscale), occorre conservare la seguente documentazione:

  • fattura di vendita all’acquirente comunitario, emessa ai sensi del citato art.41 del D.L. n.331/1993;
  • gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
    • il documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce in Italia e dal destinatario operatore economico nello stato comunitario di destinazione per ricevuta;
    • rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

La cosa non è sempre agevole, soprattutto nei contratti con consegna “ex works” e simili, dove il trasporto intracomunitario viene curato dal cessionario. In questi casi, peraltro assai frequenti, non risulta per nulla agevole ottenere la restituzione di una copia del CMR firmata dal destinatario per ricevuta.

A tal proposito, si è opportunamente pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.477/E del 15.12.2008, nella quale viene affermato che dinanzi all’impossibilità di ottenere il CMR debitamente firmato, la prova dell’effettivo trasferimento delle merci può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

Pertanto, solamente nel caso in cui non risulti possibile ottenere la restituzione del CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario della ricevuta, oltre alla sopra menzionata documentazione, ai fini di dimostrare l’avvenuta uscita delle merci dal territorio italiano si potrà fornire, ad esempio:

  • una copia del contratto di compravendita stipulato tra le parti;
  • corrispondenza tra le parti (lettere, fax, telegrammi, e-mail, ecc.);
  • scritture contabili;
  • ogni altro documento comprovante le operazioni in argomento.

Venendo, invece, alla questione della corretta compilazione degli elenchi INTRASTAT nella casistica in esame, può accadere che la movimentazione delle merce avvenga anche in un momento successivo a quello della fatturazione dell’operazione al soggetto committente comunitario (e/o del pagamento da parte di quest’ultimo), nel qual caso la stessa vendita dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT nel periodo in cui è avvenuta l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale.

In merito, facciamo presente che ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.L. n.331/1993 “le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura, o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse.

Dal punto di vista pratico, quindi, secondo la disposizione normativa appena citata, nel caso in cui vi sia stato l’integrale incasso (e/o fatturazione) per la cessione dei beni non ancora consegnati, l’operazione potrà trovare esposizione negli elenchi INTRASTAT relativi al periodo in cui vi è stata la movimentazione materiale della merce verso il Paese comunitario di destinazione.

Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che qualora all’atto dell’ordinazione della merce, il cessionario comunitario corrispondesse anticipatamente (in tutto o in parte) il prezzo pattuito, al momento dell’effettivo trasporto/spedizione occorrerà emettere e registrare un’ulteriore fattura riepilogativa, non imponibile (ovviamente senza alcun addebito qualora l’importo sia già stato interamente corrisposto).

Tale ultima fattura, recante l’indicazione del prezzo complessivo pattuito, gli acconti/saldi ricevuti e gli estremi della registrazione delle corrispondenti fatture, dovrà essere annotata, comunque, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. n.633/1972 e concorrerà alla determinazione del volume d’affari limitatamente all’eventuale saldo del corrispettivo, mentre non concorrerà alla determinazione dello stesso, trovando annotazione in separata colonna del registro appositamente contrassegnata, nel caso in cui, essendo stato già fatturato l’intero corrispettivo, la fattura in parola assolva l’unica funzione di documentazione dell’operazione (Ris. n.125/E del 07.09.1998).

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