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Fatturazione differita in ipotesi di esportazione merce in Turchia

Innanzitutto, in linea generale, prima di procedere oltre si sottolinea che l’art. 21, quarto comma, terzo e quarto periodo del D.P.R. n. 633/72 prevede che per le cessioni per le quali è stato emesso DDT, è possibile emettere una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. In particolare:

– le cessioni devono essere effettuate in uno stesso mese solare, nei confronti del medesimo cliente;

– per ogni cessione deve essere emesso un regolare DDT;

– la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni;

– la fattura deve contenere la data ed il numero dei DDT;

– l’imposta deve essere computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la consegna o spedizione dei beni.

Poiché l’emissione del DDT si innesta in un’operazione di esportazione, il documento di trasporto non può essere presentato in luogo della fattura qualora non ci si avvalga di un commissionario. Non a caso, solo in caso di esportazioni dirette tramite commissionario e di esportazioni in triangolazione è ammessa la fatturazione differita, in quanto non risulta obbligatorio presentare la fattura di vendita in Dogana per l’espletamento delle relative formalità connesse all’uscita dei beni dal territorio comunitario (sul punto di vedano le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1 D.P.R. n. 633/72).

Proprio su questo punto è intervenuta la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 37/E/1997 e la risoluzione ministeriale n. 108/1998 sottolineando che in caso di esportazione diretta senza lo “schermo” di un soggetto commissionario, per espletamento delle pratiche doganali è necessaria la presentazione della fattura di vendita in dogana.

Di conseguenza, stando alle modalità in cui si svolge l’operazione di esportazione in esame, non è possibile ricorrere all’emissione di DDT ed alla successiva fatturazione differita, salvo il caso in cui non intervenga nell’operazione un soggetto terzo nella qualità di commissionario. Si dovrà, pertanto procedere con immediata emissione di fattura per il corretto espletamento delle procedure doganali.

Per completezza si fa presente che in linea generale in caso di incompatibilità con la numerazione progressiva e cronologica presente nei registri, è comunque possibile ovviare alla cosa con apertura di apposito registro sezionale, purché l’operazione oggetto di registrazione appartenga al corretto periodo di liquidazione dell’imposta.

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