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Contabilizzazione contributo per formazione del personale

In particolare, prima di affrontare il lato contabile dell’intera questione, approfittiamo dell’occasione per illustrare anche il regime fiscale vigente in queste situazioni, in quanto molto articolato, e non certo di scarso interesse.

Innanzitutto, al fine di stabilire la rilevanza, o meno, dei contributi agli effetti I.V.A., occorre verificare se gli stessi assumano natura di corrispettivi correlati a specifiche prestazioni contrattuali, ovvero rilevino come mera movimentazione di denaro (c.d. “contributi a fondo perduto” di cui alla risoluzione ministeriale n. 162/E/2002).

A tale differente conclusione si perviene soltanto dopo aver operato una valutazione del caso concreto sulla base di un’indagine fattuale, costituita da un attento esame documentale da effettuare caso per caso.

Soltanto nel primo caso (elargizione del contributo come controprestazione sulla base di accordi contrattuali), lo stesso sarà soggetto ad I.V.A., come prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 3 D.P.R. n. 633/72, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 20%. Nell’altra ipotesi, invece, (c.d. contributi a fondo perduto), come chiarito pure dalla recente risoluzione ministeriale n. 472/E/2008, il contributo è escluso dal campo di applicazione dell’I.V.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) D.P.R. n. 633/72, qualora si configuri come cessione di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni.

Inoltre, sempre in ambito fiscale, la ricezione di contributi fa sì che gli stessi siano soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Sul punto, l’articolo 28, comma 2 D.P.R. n. 600/73 dispone che regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici e privati debbano operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito, dovute dal percipiente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali (cioè con esclusione dei contributi in conto impianto), salvo particolari deroghe stabilite da specifiche disposizioni normative, o istituite a favore del soggetto erogante. E’ evidente che se da un lato stando all’impianto normativo in questione, il contributo erogato dovrebbe essere soggetto a ritenuta d’acconto a fini IRES, dall’altro la stessa non potrà mai essere scomputata dal reddito d’impresa se non subita.

A questo proposito, precisiamo che tale contributo rientra sia nella base imponibile IRES che IRAP.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui formulate, da un punto di vista contabile avremo quanto segue:

all’erogazione del contributo;

 

D   Credito verso ente  3.000,00 €

                                          A    Contributi in conto esercizio 3.000,00€

All’incasso del contributo, dovrete tener conto della ritenuta del 4% se operata

D   Banca c/c   3.000,00 €

                                           A     Credito verso ente  3.000,00 €

 

Infine, cogliamo l’occasione per precisare che stando alle indicazioni contenute nel “Documento interpretativo del principio contabile 12”, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza e non per cassa, ed indicati distintamente in apposita sottovoce del gruppo A.5. di conto economico. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica e/o accessoria diverse da quella finanziaria, o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Pertanto, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l’onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall’impresa, i quali vanno portati in detrazione della voce C.17. di conto economico, “oneri finanziari”.

Il contributo in questione inoltre, è di competenza, e quindi, deve essere rilevato nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, che può essere anche successivo all’esercizio al quale si riferisce.

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